Quindi con tutte le tutele previste dal codice di procedura penale. Come sostiene anche la Suprema Corte di Cassazione “è assolutamente pacifico che l’alcoltest costituisce un atto di Polizia Giudiziaria urgente e indifferibile ai sensi dell’art. 354, terzo comma del codice di procedura penale”.
Da questo deriva che la polizia giudiziaria prima del compimento dell’alcoltest deve avvertire la persona sottoposta alle indagini che ha diritto di farsi assistere dal difensore di fiducia, pena la nullità generale dell’accertamento tramite etilometro. Infatti nessun dubbio che l’accertamento del “palloncino” abbia natura irripetibile: gli elementi di fatto oggetto dell’analisi risultano alterabili, modificabili e presentano una certa tendenza alla dispersione; si tratta pur sempre di misurare la concentrazione alcolica nell’aria che il guidatore espira dall’alveolo polmonare.
Inoltre, in generale, se un soggetto si trova in stato di ebbrezza, il fatto che venga avvisato della facoltà di essere assistito da un legale gli dà la possibilità, non essendo perfettamente lucido, di far seguire le operazioni di accertamento da un tecnico terzo. Dunque, se gli agenti accertatori non hanno indicato nel verbale che il cittadino è stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia, i giudici di Pace saranno sommersi di richieste di annullamento dei provvedimenti. E visto l’orientamento del Gip di Milano potrebbero aver ragione. E’ assai probabile peraltro che tutti chiederanno la presenza dell’avvocato.
Giovanni D’AGATA
dagatagiovanni@virgilio.it
www.sportellodeidiritti.org
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