Codice etico regolamentare dei partiti
Art. 11
I partiti e le formazioni politiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano a non presentare come candidati alle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio.
Ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:
a) delitti di cui all’art. 51 comma 3 bis del codice di procedura penale;
b) estorsione (art. 629 del codice penale), usura (art. 644 del codice penale);
c) riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita (art. 648 bis e art. 648 ter c.p.),
d) trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies della legge 7 agosto 1992 n. 356);
e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale (art.. 31 della legge 13 settembre 1982 n. 646);
f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152);
2. I partiti e le formazioni politiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano, altresì, a non presentare come candidati alle elezioni di cui al comma 1 coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:
a) sia stata disposta l’applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575;
b) siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965 n. 575, così come successivamente modificate e integrate;
c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.Art. 2Il presente codice regolamentare si applica anche alle nomine di competenza del Sindaco e del Presidente della Provincia.
Art. 3I partiti e le formazioni politiche che intendono presentare, come candidati alle elezioni di cui al comma 1 dell’art. 1, cittadini che si trovino nelle condizioni previste dal medesimo art. 1 devono rendere pubbliche le motivazioni della scelta di discostarsi dagli impegni assunti con l’adesione al presente codice. Commissione Parlamentare antimafia 2006
AUTORE. Altre Fonti