Uccidere o catturare le meduse al mare è un reato. L’articolo 544 ter del Codice penale prevede infatti che chiunque maltratti o uccida un animale sia punibile con il carcere da 3 a 12 mesi, o con una multa da 3 a 15mila euro. La Cassazione ha confermato che questo articolo del codice penale è riconducibile non solo a lesioni fisiche, ma anche a sofferenze di carattere ambientale, comportamentale, etologico.
Ecco allora che prelevare una medusa dall’acqua, e lasciarla sulla spiaggia a sciogliersi, come fanno ogni giorno migliaia di persone sui litorali di tutto il mondo, è un reato.
Cosa fare in caso di incontri con le meduse? Innanzitutto è bene allontanarsi, tornare a riva e avvisare gli altri bagnanti. Se invece vi imbattete in qualche persona che con retino o secchiello preleva le meduse e le lascia morire sulla battigia, sarebbe bene avvisarla che sta compiendo un reato. Promuovere un atteggiamento del genere, di salvaguardia di tutte le specie animali, è fortemente educativo soprattutto nei confronti dei bambini.
AUTORE. Redazione
Già, e come la mettiamo con chi uccide i tonni, e con chi i tonni li mangia? Il tonno è uno dei predatori naturali di meduse, ma visto che i tonni possono essere uccisi e le meduse no, buon divertimento. Tra l’altro anche i delfini e le tartarughe, altre due specie ghiotte di meduse, non è che abbondino, visto che muoiono nelle reti.
Allora i pescatori e gli allevatori/macellai rischiano l’ergastolo
Come al solito, si riportano gli articoli di legge solo nella parte che fa comodo. Non ce l’ho, ovviamente, con la testata, bensì con l’anonimo animalista che ha vergato il comunicato. Il testo esatto è il seguente: “Chiunque, per crudeltà, o senza necessità cagiona una lesione etc. è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 €. Pena aumentata della metà se dal fatto deriva la morte dell’animale. Il nostro ineffabile animalista non sa nemmeno che le pene sono state aumentate nel 2012. Quello che è rimasto è il dolo specifico. Ed, ovviamente, esiste tutta una serie di presunzioni di necessità a termini di legge ( art. 19 ter delel disposizioni di attuazione )