Rischia una condanna penale per abbandono di persona incapace la moglie che se ne va in villeggiatura lasciando a casa da solo il coniuge anziano e non in grado di provvedere a se stesso. Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando la condanna inflitta dalla Corte di Appello di Palermo ad una signora che era partita per le vacanze estive lasciando a casa da solo il marito anziano e bisognoso di cure. Il fatto era stato denunciato dal figlio della coppia, che aveva trovato a casa da solo ed in condizioni di grave degrado il padre.
Il Tribunale di Castelvetrano in primo grado aveva condannato la donna per il reato di abbandono di persona incapace, e la condanna era stata confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Palermo.
Contro la sentenza di appello l’imputata aveva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il marito era anziano ma lucido, e quindi non poteva essere considerato incapace. La Suprema Corte, respingendo il ricorso, ha invece affermato che “la vecchiaia, al pari di altre non specificate, è intesa causa di incapacità dell’offeso di provvedere a se stesso, alternativa all’infermità fisica o mentale della persona abbandonata”, ed implica “la “cura” della persona incapace, se non la sua “custodia”, perché le siano assicurate le misure necessarie per l’igiene propria e dell’ambiente in cui vive”.
In un tale contesto, pertanto, l’abbandono integra “l’estremo di condotta criminosa”. L’articolo 591 del codice penale, infatti, punisce “chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura”, prevedendo un aumento della pena “se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge”.
Proprio facendo applicazione del principio enunciato nella norma penale i giudici di merito hanno ritenuto sussistente lo stato di abbandono condannando la moglie per aver violato l’obbligo di cura e di custodia previsto dalla legge. Il giudizio è stato condiviso dalla Cassazione, che ha sottolineato che affinché sussista uno stato di incapacità non è necessaria una patologia, in quanto anche la vecchiaia può essere una causa dell’incapacità di provvedere a se stessi. Le condizioni del soggetto abbandonato devono essere quindi valutate in concreto e, nel caso in questione, non sussisteva alcun dubbio che il soggetto abbandonato fosse bisognoso di cure, anche igieniche, e pertanto non autosufficiente, con la conseguente responsabilità penale di chi era tenuto per legge a prendersene cura. La sentenza stabilisce un principio di civiltà richiamando tutti i soggetti ai propri doveri di assistenza verso i familiari più deboli, ricordando le conseguenze anche penali della violazione di tali obblighi, e configurando l’anziano come soggetto debole da tutelare con tutti gli strumenti che la legge pone a disposizione dei cittadini. (Cassazione 31905/2009)
di Roberto Codini
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