Il bollo auto è una tassa automobilistica, un tributo applicato a tutti i veicoli sul territorio nazionale, da versare alla regione in cui è residente il proprietario del veicolo o motoveicolo. Le tariffe differiscono di regione in regione e sono consultabili online.
Il bollo auto deve essere pagato, per non incorrere in interessi di mora e sanzioni, entro il mese successivo a quello di scadenza. Se, ad esempio, la scadenza prevista era dicembre 2014, il pagamento potrà essere effettuato dal 1° gennaio al 31 gennaio 2015.
Per agevolare al massimo il contribuente, i luoghi adibiti al pagamento sono sempre più numerosi: Uffici Postali, Tabaccai convenzionati, Sedi ACI, Banche, ecc.
Prescrizione Bollo Auto
Per quanto riguarda la prescrizione del bollo auto. Secondo quanto riportato nella sentenza 1711/15 emessa dal Tribunale di Cosenza infatti viene fatta chiarezza riguardante i tempi tecnici di prescrizione.
Ricordiamo che la prescrizione, disciplinata dal Codice Civile art. 2934 e segg., è il mezzo che l’ordinamento giuridico prevede per l’estinzione dei diritti nel caso in cui il titolare non li eserciti entro i termini stabiliti dalla legge.
In caso di non pagamento del bollo, Equitalia può inviare una cartella esattoriale.
Per quanto riguarda le tasse automobilistiche non corrisposte, il termine entro il quale cade in prescrizione il diritto al recupero delle stesse, è il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento, ovvero al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del mancato versamento. Passato tale termine, il mancato pagamento cade in prescrizione (scadenza legale).
Nello specifico, la sentenza della Commissione provinciale di Cosenza ha definito i tempi con i quali Equitalia può emettere una cartella di pagamento.
Cosa avviene in pratica?
Se Equitalia intende “rifarsi” sul contribuente ha, di fatto, tre anni per inviare la cartella esattoriale. In sostanza l’Ente di riscossione deve notificare l’atto al destinatario, prima che i tre anni siano trascorsi, pena la prescrizione dell’atto per decadenza dei termini.
Nel caso specifico, il Tribunale di Cosenza ha accolto il ricorso dell’automobilista che si era visto pervenire la cartella di pagamento da parte di Equitalia trascorsi i tre anni.
Senza ombra di dubbio, questa sentenza apre a numerosi altri ricorsi e contestazioni.
Ricorso bollo auto cosa fare?
Se il contribuente ritiene che l’avviso bonario, l’avviso di accertamento o la cartella esattoriale siano infondati, può fare ricorso. Possibili motivazioni:
- Ricezione della notifica oltre i termini di legge;
- Cartella esattoriale in difetto di motivazione o incompleta (priva, ad esempio, dell’indicazione della targa);
- Bollo auto già pagato (in tal caso è necessario allegare opportuna documentazione).
Il ricorso può avvenire, in prima battuta, presentando una richiesta di annullamento tassa automobilistica per autotutela: istanza, in carta libera, di annullamento totale o parziale delle tasse automobilistiche, rivolta alla stessa amministrazione che ha emesso la cartella esattoriale. In caso di mancato riscontro, è possibile procedere in via giudiziaria tramite ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, entro 60 giorni dalla notifica di una cartella esattoriale.
Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 10 marzo 2010, allora il termine scadrà il 31 dicembre 2013, cioè il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.
Insomma, nel caso di un bollo dovuto per l’anno 2012, il termine di prescrizione inizia a decorrere a partire dal primo gennaio 2013. Pertanto il termine dei tre anni di decorrenza si compie solo con il 31 dicembre 2015.
La legge prevede che per calcolare la prescrizione non si conti l’anno in cui è dovuto il versamento della tassa di circolazione, ma i successivi tre, fino appunto al 31 dicembre dell’ultimo di questi. Solo allora il bollo auto va in prescrizione. “Ovviamente -spiega l’esperto – nell’arco di tale periodo di prescrizione non devono essere intervenuti atti interruttivi della prescrizione”. Con “atti interruttivi” si intendono i solleciti di pagamento o la notifica della cartella di pagamento di Equitalia. Tuttavia, anche davanti all’atto interruttivo, il termine inizia a decorrere a partire dal giorno successivo al ricevimento del suddetto atto.“Nel momento in cui il contribuente riceve la cartella esattoriale di Equitalia – precisa il sito la legge per tutti – deve contare di nuovo altri tre anni affinché la cartella medesima si prescriva: tre anni durante i quali, anche in questo caso, non devono intervenire nuove richieste di pagamento”.
Il preavviso di fermo auto è considerato un atto interruttivo solo se contiene tutti gli elementi da cui si evince che si riferisce al debito relativo al bollo auto. “La richiesta di pagamento di arretrati inviata con posta semplice non produce effetti – continua – essa deve essere recapitata con raccomandata a.r. in quanto, diversamente, in caso di contestazione da parte del contribuente, il fisco non avrebbe possibilità di dimostrare l’avvenuto ricevimento”. Se, invece, il contribuente dovesse impugnare l’ingiunzione di pagamento o la cartella di Equitalia e, poi, perdere il ricorso, la prescrizione passerebbe da 3 a 10 anni.
fonte: 6sicuro.it; ilgiornale.it
AUTORE. Patrizia Vivona