Poi fu eletto amministratore unico dell’Ato Tp2 e, poi, commissario liquidatore della stessa società. In tutte due le votazioni Pompeo votò contro ma chiese, prima della votazione, pure un rinvio della seduta proprio per approfondire la questione in quella sede. Ma il sindaco di Mazara del Vallo e il rappresentante della Provincia, vollero votare non accettando il rinvio.

A fare scrivere ora agli avvocati Paolo Chiapparrone e Romeo Palma che “è avviso dello scrivente che le condizioni di incompatibilità che inibiscono l’assunzione dell’incarico di amministratore trovino giustificazione e debbano valere anche per tale soggetto” (riferendosi a Lisma) è anche l’art. 19 della legge regionale 9 del 2010, quella che pone in liquidazione gli Ato e detta le regole per la costituzione delle Srr provinciali. Proprio quell’articolo “attribuisce al liquidatore – scrivono i due avvocati – non solo attribuzioni meramente contabili ma anche compiti di gestione per la fase transitoria”.

E in una società come la nostra con una gestione “in house” – spiega Pompeo – Lisma ha svolto, e svolge ancora tutt’ora, compiti di gestione del servizio e non solo quelli di liquidatore”. Nella missiva ricevuta da Pompeo, il dirigente del dipartimento Vincenzo Emanuele chiarisce pure che decorso infruttuosamente il termine di 10 giorni dalla ricezione della lettera, il dipartimento dovrà attivare i poteri di controllo e/o sostitutivi”.

E Pompeo conclude: “Quando sollevai la questione ci furono colleghi sindaci, anche di maggioranza, che mi tirarono le pietre addosso, facendo scivolare, maldestramente, la questione sul piano dello scontro politico. Ora, dopo mesi, un ufficio terzo ed autorevole quale quello legale della Regione, si è espresso in maniera del tutto chiara sull’incompatibilità, sancendo di fatto che Lisma dall’agosto scorso non sarebbe più dovuto rimanere seduto in quella poltrona. Mi auguro – conclude Pompeo – che non ci sia qualcuno pronto a dribblare le leggi dello Stato e non riconoscere un parere così chiaro. Del resto, alla luce di questo parere, gli atti compiuti dal liquidatore incompatibile sono nulli e questa circostanza potrebbe creare non pochi problemi sia alla società che agli enti soci”.

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