L’atleta minore assolta e l’istruttore condannato a 5.000 euro di multa più 12 mesi di sospensione dalla carica. È questo quanto disposto da una sentenza della Corte d’appello della Federazione italiana sport equestre emessa qualche giorno addietro nei confronti di due persone di Castelvetrano. Si tratta dell’istruttore Luciano Leone e di una minore, rimasti coinvolti in un caso di doping scoperto sul cavallo che la minore montava durante il “Trofeo Sicilia Gold” dell’ottobre 2019. Il caso giudiziario è finito, in prima battuta, davanti il Tribunale federale (Presidente Lina Musumarra), dopo che è stata accertata la positività del cavallo per la somministrazione di un miorilassante. Secondo il regolamento anti-doping equini e il regolamento di giustizia la responsabilità soggettiva, nel caso di minore, tira in ballo la responsabilità oggettiva dell’istruttore che segue l’atleta.

Il Tribunale nelle motivazioni della sentenza di primo grado (poi parzialmente riformata in Appello) ha scritto come «si evince pacificamente l’illecito relativo alla somministrazione di sostanza vietata da parte della madre della deferita». Insomma per il Tribunale, in composizione collegiale, «la presenza di una sostanza dopante non solo è stata rilevata dall’analisi del campione A, ma è stata ammessa la circostanza fattuale della somministrazione della stessa esecutrice materiale del fatto illecito, madre della deferita, soggetto non tesserato e parte del procedimento solo in relazione alla violazione contestata alla figlia minore tesserata Fise».

Nelle difese presentate dalla mamma dell’atleta minore (è medico veterinario), la stessa ha tenuto a evidenziare «come in buona fede e anche affidandosi al parere esperto di un collega, riteneva possibile la cura del cavallo in competizione». La difesa del Leone, che ha ribadito come il farmaco sia stato somministrato al cavallo senza che lui sapesse nulla, è valsa a poco. Il regolamento è chiaro («la mancata o insufficiente vigilanza non può essere utilizzata quale giustificazione») così come il Tribunale: «Appare chiaro come la violazione non sia avvenuta propriamente in maniera “clandestina” ma la mattina della gara e, certamente, alla presenza di più persone che, infatti, hanno assistito alla stessa, confermando la possibilità che il Leone potesse espletare il suo ruolo anche sotto il profilo della vigilanza».

Il Tribunale, in un altro passaggio delle motivazioni della sentenza di primo grado, ha evidenziato, altresì, come «sebbene il genitore della deferita (l’atleta minore, ndr) abbia con le proprie difese tentato di coinvolgere come co-responsabili del fatto illecito terzi soggetti, in realtà ha espressamente ammesso e ricostruito la vicenda, facendo emergere la propria responsabilità diretta…».

Ora la Corte d’Appello (Presidente Anna Maria Pitzolu, componenti Giuseppe Vincenzo Marino e Simone Colla) ha accolto il reclamo dell’atleta minore, annullando le sanzioni disciplinari di primo grado e riconfermando i risultati ottenuti in quella gara. La Corte ha, invece, confermato per il Leone le sanzioni già disposte dal Tribunale federale.

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