Spesso accedere al Servizio Sanitario Nazionale per visite mediche, esami diagnostici diventa molto difficoltoso a causa dei tempi lunghi di attesa o incompatibilità fra la priorità assegnata dal medico di famiglia e la disponibilità dell’ ASP di riferimento. Essere un cittadino informato è un valido aiuto, per questo il Tribunale per i Diritti del Malato lancia da gennaio 2018 un percorso informativo sui servizi sanitari.

E’ bene conoscere innanzitutto i tempi di attesa secondo il Decreto legislativo di riferimento sulle prestazioni sanitarie e le diverse priorità di visita, che sono indicate in ricetta con una lettera tra le seguenti: U, B, D e P.

Vediamone il significato:
Nella nostra ricetta bianca o rossa, troveremo sempre una lettera che individua l’urgenza degli accertamenti o delle terapie prescritte e fissa il tempo massimo di attesa garantito. Le lettere sono:

Lettera U: si tratta del massimo grado di urgenza. Dà diritto ad ottenere la prestazione prescritta dal medico entro 72 ore dalla prenotazione. Attenzione però: la ricetta riporta anche l’indicazione di prenotare entro 48 ore dall’emissione. Ciò significa che entro due giorni da che il medico ce l’ha consegnata dobbiamo recarci presso uno sportello cup o farmaceutico e fare la nostra prenotazione. Oltre tale termine la ricetta medica resta valida come prescrizione, ma si perde l’urgenza garantita dalla lettera;
Lettera B: indica una prescrizione che deve essere fornita in tempo breve, in ogni caso non superiore a 10 giorni dalla prenotazione;
Lettera D: come suggerisce la lettera stessa, si tratta delle prestazioni giudicate come differibili, ovvero non strettamente urgenti. Possono essere realizzate entro 30 o 60 giorni, a seconda del tipo di accertamento (esami strumentali o visite);
Lettera P: sono gli accertamenti programmabili, cioè quelle visite o quegli esami, magari di controllo periodico, che non hanno carattere di urgenza e quindi possono essere prenotati con più attesa. Anche qui però esiste un tempo massimo per ottenere la visita prescritta dalla ricetta medica ed è di 180 giorni dalla prenotazione;

Nessuna lettera: se la ricetta che ha emesso il medico di base non riporta nessuna delle lettere indicate sopra, viene automaticamente applicata la lettera P e l’accertamento è considerato non urgente. Quindi attenzione a segnalare la cosa al proprio medico, se la mancanza di lettera è stata una sua svista.

Qualora la prestazione che deve essere erogata seconda la ricetta medica preveda un periodo di ricovero in ospedale o in struttura medica, i codici di priorità sono diversi da quelli appena elencati.

Infatti:

Lettera A: il ricovero deve avvenire entro 30 giorni. Si tratta di casi in cui un differimento nel ricovero oltre questo termine potrebbe portare un peggioramento nelle condizioni del paziente;
Lettera B: il ricovero va attuato entro 60 giorni. In questo caso non c’è un rischio di veloce aggravamento, ma una situazione di forte dolore per il paziente o disfunzioni gravi, che richiedono comunque un intervento nel breve periodo;
Lettera C: il ricovero deve avvenire entro 180 giorni dalla prenotazione. Qui non c’è rischio per l’aggravarsi della malattia e il dolore o le disfunzioni sono di livello meno intenso di quelle della lettera precedente;
Lettera D: sono i ricoveri programmabili fino a 12 mesi dalla prenotazione. Chiaramente sono casi che non presentano urgenza, dolore o disfunzioni particolari.
Le prestazioni prioritarie sono quegli esami e quelle visite che accertano problematiche rientranti in aree mediche di particolare incidenza rispetto alla mortalità nazionale (ad esempio, tumori e disfunzioni cardiocircolatorie) e che quindi vanno garantite ad almeno il 90% degli utenti entro un tempo massimo di 30 0 60 giorni dalla prenotazione. Vediamone alcuni.

Esami strumentali entro 60 giorni: in questo campo rientrano le tac (con e senza contrasto) a torace, all’addome (superiore, inferiore o completo), al capo, al rachide e allo speco vertebrale, al bacino. Rientrano anche la mammografia, la RMN (risonanza magnetica nucleare) a cervello e tronco encefalico, la RMN a pelvi, prostata e vescica, la RMN muscoloscheletrica, la RMN a colonna vertebrale, l’ecografia capo e collo, l’ecocolordoppler cardiaca, l’ecocolordoppler dei tronchi sovra aortica, le ecografie addome, mammella e ostetrica-ginecologica.
Visite specialistiche entro 30 giorni: cardiologica, chirurgica vascolare, endocrinologica, neurologica, oculistica, ortopedica, ginecologica, otorinolaringoiatrica, urologica, dermatologica, fisiatrica, gastroenterologica, oncologica, pneumologica. Altri esami specialistici che devono essere eseguiti entro 60 giorni sono: colonscopia, sigmoidoscopia con endoscopio flessibile, esofagogastroduodenoscopia, elettrocardiogramma (semplice, a dinamo, da sforzo), audiometria, spirometria, fondo oculare, elettromiografia.
Cosa succede se le prestazioni che rientrano in queste aree prioritarie non vengono erogate nei termini? Secondo il Decreto legislativo 124/1998 il cittadino ha diritto ad ottenere la stessa prestazione, al prezzo del ticket, presso una struttura privata.

La teoria è chiara: il cittadino che accede ai servizi CUP per prenotare una visita o un esame tra quelli elencati e che si vede negare la possibilità di eseguirli entro 30 o 60 giorni, ha diritto ad ottenere la stessa visita o lo stesso esame presso una struttura privata, pagando una somma uguale a quella del ticket. Ma in, concreto, cosa deve fare un cittadino per ottenere tutto ciò?

Non si tratta di un servizio automatico, per cui il cittadino dovrà presentare un’istanza e inviarla all’azienda sanitaria di residenza, dimostrando il tipo di esame o visita che gli è stato prescritto, il tentativo di prenotarlo tempestivamente e il mancato rispetto dell’esecuzione garantita entro il termine di 30 o 60 giorni. Esiste la possibilità per l’assistito di chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria nel caso in cui l’attesa si prolunghi oltre il predetto limite massimo. Addirittura, ma solo in subordine, deve ritenersi possibile ricorrere anche a prestazioni interamente private come tutela rispetto all’inadempienza. In entrambi i casi, la differenza di costi è posta a carico dell’azienda sanitaria locale di appartenenza nel cui ambito è richiesta la prestazione. Il cittadino si fa carico quindi, del solo costo del ticket.

Ricordiamo ai cittadini che per qualsiasi problema possono rivolgersi presso lo sportello del Tribunale per i Diritti del Malato dell’ Ospedale Vitt.Emanuele II di Castelvetrano dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Resp. TDM Serena Navetta

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