Con la Sentenza numero 238/2009 la Corte Costituzionale nel rilevare la natura tributaria di TARSU (tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani) e della Tia (tariffa igiene ambientale) ha statuito che queste trattandosi di imposte non sono soggette ad Iva.
Ne consegue che l’Iva addebitata al cittadino risulta indebitamente corrisposta per cui è diritto dell’utente chiedere al Comune il rimborso di quanto versato e non dovuto con riferimento agli ultimi dieci anni di pagamento, oltre agli interessi legali decorrenti dal giorno dei singoli pagamenti nonché l’immediata cancellazione dalle future fatture e dai ruoli della suddetta voce nonché la comunicazione alla società di riscossione ai fini dell’eventuale sgravio.
In caso di rifiuto della domanda di risarcimento, cui devono essere allegate le fatture dei precedenti pagamenti, c’è la possibilità di ricorrere alla commissione tributaria provinciale senza l’ausilio di un legale se il valore della causa risulti inferiore a 2.582,28 euro entro 60 giorni di tempo dal momento in cui si riceve la risposta negativa dell’ente o nel termine di 90 giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso.
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Modulo rimporso IVA – Tassa rifiuti solidi urbani (TARSU)
Avv. Federica Menciotti
AUTORE. Federica Menciotti
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