Lombardia e Sicilia, tra le regioni con il più alto numero di contagi, sono ormai da qualche giorno in “zona rossa”. Palazzo Chigi ha chiarito che in base al nuovo Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm) saranno raggiungibili anche fuori della propria regione le seconde case. “Le ordinanze sono costruite sulla base di dati oggettivi e indirizzi scientifici – ricorda il ministro della Salute Roberto Speranza -. Hanno la finalità di contenere il contagio in una fase espansiva dell’epidemia. Per questo rispettarle è decisivo se non si vuol perdere il controllo del contagio”.
Il governo ha chiarito che “è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione” e, diversamente dal decreto di Natale, non è specificato il divieto degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione, che si trovi in una regione in fascia gialla, arancione o rossa. L’unico limite riguarda il fatto che potrà spostarsi soltanto il nucleo familiare, ciò è consentito ma solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi in quell’immobile prima dell’entrata in vigore del decreto-legge del 14 gennaio. E’ quanto si legge nelle Faq del Governo in cui si spiega che si tratta di una possibilità limitata al ‘rientro’ e questo perchè le disposizioni in vigore consentono, dal 16 gennaio 2021, di fare “rientro”, appunto, alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”.
Il titolo per recarsi nella seconda casa, “per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa anteriore al 14 gennaio 2021”. Sono dunque esclusi, precisano le faq, tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, “la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo”. La sussistenza dei requisiti potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
In Sicilia la misura è ben più dura a causa dell’ordinanza di Musumeci che consente lo spostamento nelle seconde case dentro o fuori i confini comunali o regionali solo per necessità, dunque solo se c’è un emergenza e non per trascorrere una giornata fuori porta. Il transito in entrata e uscita dal proprio comune è consentito anche per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché, specifica l’ordinanza regionale, per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.
Vorrei segnalare che l’ordinanza n. 10 del 16 u. s. del presidente della regione all’art. 2 comma 4, dice espressamente che “non trovano applicazione nel territorio regionale le disposizioni di cui all’art. 3 del DPCM 14 gennaio che autorizzano gli spostamenti”.
Potete chiarire?