Giuseppe Curiale

Giuseppe Curiale

Pubblichiamo di seguito, la mozione sulla IUC presentata nella seduta del consiglio comunale di martedì 07 aprile. Primo firmatario, il consigliere Curiale

I sottoscritti consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 57 Regolamento C.C., presentano la mozione in oggetto, di seguito illustrata:
Premesso che
─ L’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), al comma 649 prevede che «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.»
Visti

─ I comma 651 e 652 della stessa Legge che testualmente recitano: « 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»; e «652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.»

TARI Castelvetrano─ Il comma 654 che prevede: « In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»
─ Il comma 682, nel quale viene stabilito che il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: «lettera a), punto 5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta»
Constatato che
─ Nel Comune di Castelvetrano vige il Regolamento comunale per l’applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione Consiliare n. 61 del 01 agosto 2014, nel quale non è stata prevista alcuna riduzione e/o esenzione della TARI per le utenze non domestiche;
─ Che le aliquote e le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) deliberate per l’anno 2014, saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006;
Ritenuto che
─ Il momento difficile e di grande crisi impone un intervento della classe politica locale affinché alle molte aziende del nostro territorio, che sono obbligate allo smaltimento dei rifiuti speciali, sia riconosciuto l’esenzione e/o la riduzione della tariffa.
Tanto premesso, visto, constatato e ritenuto, i sottoscritti consiglieri, ai sensi dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, con la presente Mozione, quale atto di promozione ed indirizzo,

Impegnano

l’Amministrazione Comunale ad integrare e/o modificare il Regolamento comunale per l’applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), come segue:
1. Inserire un nuovo articolo che, in attuazione dell’art. 1, comma 649 della Legge 147/2013, preveda la riduzione e/o esenzione della TARI per le utenze non domestiche;
2. Modificare l’art. 26 (Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani) del vigente regolamento IUC, prevedendo una percentuale di abbattimento in maniera forfettaria nel caso in cui risulta difficoltoso delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati con quelle in cui si formano anche rifiuti speciali assimilati.

Firmato:
CURIALE Giuseppe
DI BELLA Monica
CALAMIA Pasquale
PERRICONE Luciano
ACCARDO Gaetano
BERTOLINO Tommaso
MARTINO Francesco

AUTORE.