Il Sindaco Gianni Pompeo ha emanato un’ordinanza con la quale impone che i proprietari di animali come cani e gatti controllino che questi non disturbino vicini, e non sporchino i luoghi pubblici.

L’ordinanza è scaturita dalle numerose lamentele che arrivavano da parte di cittadini stanchi di trovare per le vie, per i marciapiedi, per le piazze o nei giardini pubblici, le deiezioni dei cani, con le prevedibili conseguenze igienico-sanitarie ed i cittadini inoltre hanno manifestato molta preoccupazione anche per gli aspetti legati alla sicurezza, visto che quasi nessuno dei proprietari osservano le corrette conduzioni che prevedono l’utilizzo delle museruole.

Ecco la lista dei divieti:

  1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose
  2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
  3. E’ proibito l’accesso dei cani, anche condotti al guinzaglio e museruola nei settori destinati a giochi per bambini.
  4. E’ obbligo per i conduttori di fare uso di guinzaglio nel centro cittadino, giardini, spazi verdi, parchi giochi, piazzole, luoghi pubblici anche non recintati;
  5. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio e/o museruola, per le categorie identificate dal Ministero della Salute con proprie ordinanze e si devono rispettare anche le modalità e le prescrizioni stabilite da tale normativa specifica.
  6. l cani, se custoditi all’interno di proprietà private. devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
  7. l proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in coodizioni dì non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse conflIlino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.
  8. Salvo quanto disposto dall’art. 727 del C.P. è vietato aizzare con grida od altri mezzi i cani tra loro o con altri animali. È altresì vletato eccitarli, spaventarli, batterli, inseguirli con grida e schiamazzi e tormentarli in qualsiasi modo, sia sul suolo pubbìico, che in luogo in vista del pubblico;
  9. Le violazioni ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, con esclusione delle violazioni che sono sanzionate in base alla normativa specifica di rifetimento.
  10. Coloro che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti dì appositi dispositivi per la rimozione delle deiezioni solide dei propri animali.
  11. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma precedente di rimuovere le deiezioni solide emesse dai propri animali nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico.
  12. Alla violazione delle disposizionì di cui al punto (10) si applica la sanzione amministrativa da € 25 ad € 150.
  13. Alla violazione delle disposizioni di cui al punto (11) si applica la sanzione amministrativa da € 50 ad € 300.
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