“Vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, pure per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore”. Lo chiarisce il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in una nuova Ordinanza contingibile e urgente (n. 13 dello 01.04.2020), firmata oggi pomeriggio, per contrastare il diffondersi del Coronavirus, con validità dal 2 al 15 aprile 2020.
Ecco le limitazioni ribadite con la nuova ordinanza:
– Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
– E’ consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l’assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio.
– Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.
Confermate anche le disposizioni contenute nell’ordinanza dello scorso 19 marzo riguardo alle misure igienico-sanitarie in ambito comunale e in materia di commercio e trasporto pubblico:
- I Comuni hanno quindi l’obbligo di provvedere alla sanificazione delle strade dei centri abitati, degli edifici adibiti a uffici pubblici e degli edifici scolastici.
- Chiusi aree a verde pubblico e parchi-gioco.
- Confermato anche l’inibizione all’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni.
- Confermata anche la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.
- I sindaci, con propria ordinanza, potranno regolamentare gli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie.
- Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.
- Sui mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato.