falo selinunte triscinaIl Commissario Straordinario del Comune di Campobello di Mazara, Dr.ssa Esther Mammano ed il Sindaco della città di Castelvetrano, avv. Felice Errante, in occasione della ricorrenza del Ferragosto, festività particolarmente sentita e partecipata nelle nostre borgate, così come previsto dalla legge che vieta l’accensione dei falò, hanno ritenuto di emanare un’apposita ordinanza al fine di salvaguardare le spiagge e l’incolumità dei nostri villeggianti e turisti.

Nell’ ordinanza si legge che è fatto divieto assoluto di ammassare legna sull’arenile e quant’altro possa consentire di accendere qualsiasi tipo di fuoco, dalle ore 08.00 del 14 agosto e fino a tutta la giornata successiva, e di abbandonare rifiuti sulle spiagge di Tre Fontane, Torretta Granitola, Marinella e Triscina di Selinunte.

Grazie alla collaborazione delle forze dell’ordine saranno effettuati una serie di controlli ed ai trasgressori saranno comminate pesanti sanzioni.

La notte del Ferragosto è tradizionalmente considerata la notte del divertimento e della trasgressione dai nostri giovani che si radunano e che vivono all’insegna della grande spensieratezza quella ricorrenza-afferma il Sindaco- nell’ augurare ai giovani ed ai meno giovani una serena festività ci piace pensare che per una volta ci si ricordi di tutti coloro che non amano i falò e la spazzatura e che la mattina del Ferragosto vorrebbero godersi una giornata di mare con i bimbi e che spesso non possono farlo a causa dell’ altrui inciviltà.

Ordinanza Sindacale N. 95 del 13 agosto 2013

Attività di prevenzione dei falò sulla spiaggia – Divieto di detenzione e di trasporto di materiale idoneo all’accensione dei fuochi.

Considerato che nella notte fra il 14 ed il 15 agosto vengono solitamente accessi molti falò sulle spiagge del litorale di Triscina e Marinella di Selinunte, in violazione dell’art. 3 punto 6 del D.D.G. dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana n. 476 dell’1 giugno 2007;

Considerato che, a causa dell’alto numero di fuochi accesi, il fenomeno ha assunto proporzioni non tollerabili e difficilmente contrastabili con i normali mezzi a disposizione delle forze dell’ordine;

Considerato che negli anni passati si sono registrate problematiche di sicurezza pubblica e privata e di igiene pubblica dovute all’abbandono indiscriminato dei residui (tizzoni ardenti) dell’attività di accensione dei fuochi;

Ritenuto che un idoneo mezzo di contrasto al fine di prevenire il collettivo perpetrarsi di simili atti sia quello di vietare la detenzione ed il trasporto di qualsiasi materiale idoneo all’accensione dei suddetti fuochi nel periodo di tempo solitamente dedicato a queste attività (dalle ore 08.00 del 14 agosto alle ore 08.00 del 15 agosto 2013);

Visto l’art. 54 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso, O R D I N A

1. Dalle ore 08.00 del 14 agosto 2013 alle ore 08.00 del 15 agosto 2013 è vietata la detenzione, a qualsiasi titolo, sulla pubblica via ed il trasporto, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all’accensione di fuochi sulla spiaggia del litorale di Triscina e Marinella di Selinunte.
2. Che la Polizia Municipale e le altre forze dell’ordine assicurino il rispetto della presente Ordinanza, mediante appositi controlli.
3. La notifica della presente ordinanza, a cura della Polizia Municipale, al Commissariato della Polizia di Stato, alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, alla Stazione Carabinieri di Castelvetrano, alla Tenenza della Guardia di Finanza, con la richiesta di collaborazione per gli opportuni controlli.

A V V E R T E

• Che l’ inosservanza delle limitazioni sopra esposte comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma I dell’art. 7-bis del Testo Unico degli Enti Locali, da €. 25,00 ad €. 500,00.
• Che i trasgressori della presente ordinanza hanno la facoltà di estinguere la sanzione amministrativa pecuniaria mediante il pagamento, nella misura stabilita ai sensi dell’art.16 comma 2 della L. n. 689/81, pari ad €. 200,00.

A V V E R T E

Che chiunque abbia interesse potrà ricorrere avverso la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. di Palermo, in via alternativa, mediante ricorso straordinario da proporre, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Regione Siciliana.

D I S P O N E

la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet del Comune e la comunicazione agli organi di stampa ai fini della massima diffusione e l’invio alla Prefettura di Trapani.

Il Comandante della Polizia Municipale
F.to Vincenzo Bucca

Il Sindaco
Avv. Felice J. Errante

Il Vice Sindaco
F.to Avv. Marco Campagna

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