In queste settimanae, i cittadini hanno ricevuto nuove richieste di pagamento TIA relativamente al 2007, 2008 e 2009, approvate dai Comuni solo nel 2012. Si tratterebbe di nuovi avvisi di pagamento illegittimi da parte della Belice Ambiente, ne abbiamo parlato con Marco Campagna, vicesindaco di Castelvetrano.
Le tariffe, per legge, non si possono approvare retroattivamente, come hanno fatto alcuni Comuni del Belice in questi anni. Inoltre, gli avvisi riportano la liquidazione del’IVA, altro elemento di illegittimità: decine di sentenze ai massimi livelli costituzionali hanno oramai ribadito che l’IVA sulla TIA non va applicata.
ANCHE QUI’, CARO MARCO, ESPRIMO IL MIO SDEGNO ASSOLUTO!!
VERO E’ CHE TU STAVI ALLA PROVINCIA QUANDO APPROVAVANO(?) UNA DELIBERA CON EFFETTI INCOSTITUZIONALI DI IMPOSIZIONE RETROATTIVA, MA CHI DOVEVA VIGILARE NON L’HA FATTO E SOPRATTUTTO I CITTADINI IGNARI NON HANNO RICEVUTO ADEGUATA INFORMAZIONE ALTRIMENTI BELICE AMBIENTE SAREBBE GIA’ CHIUSA DA UN BEL PEZZO PER….DISTRUZIONE!!
ADESSO VOGLIO VEDERE SE PER QUESTI SIGNORI CI SIA UN MODO PER FARGLIELA PAGARE DI TASCA LA CATTIVA AMMINISTRAZIONE E LA VESSAZIONE CONTINUA DEL CITTADINO.
SALUTI.
p.s. X L’amministratore: ho volutamente scritto in maiuscolo perchè voglio “urlare” tutto il mio sdegno per questa incresciosa situazione.Se può, me la lasci passare, altrimenti la ringrazio ugualmente.
Ben detto! Siamo ai limiti di una vera e propria estorsione perpetrata dagli amministratori della Belice Ambiente nei confronti dei cittadini.
Vanno denunciati alle Autorità competenti.
anche il comune di castelvetrano ha votato favorevolmente quella delibera credo. chi sono i sindaci che lo hanno fatto? sempre per sposare il linguaggio della verità
p.s.; si dice avvisi di pagamento non avvisi di pagamenti
Marco, decretate d’urgenza che si tratta di una TRUFFA e ci risparmiamo una marea di ricorsi… inutili.
l’amministrazione metta un legale a disposizione di tutti quelli che si troveranno a dover fare ricorso…. tra consiglieri e vice sindaco compreso non troverà difficoltà a impegnare qualcuno gratuitamente
Caro Marco tutto quello che è successo è stato da sempre denunciato dal sottoscritto sia in qualità di rappresentante Adiconsum assieme a Leonardo Di Stefano e sia come singolo utente in tempi non sospetti fin dal 2005 esistono agli atti tantissime denunce e richieste di chiarimenti protocollate al Comune di Castelvetrano per chiedere il rispetto della legge e del contratto stilato nel dicembre 2004. in ogni caso ho predisposto una lettera che adesso accludo….deve essere ancora limata in alcuni punti e poi sarà spedita……è UNA SEMPLICE BOZZA (così potete prendere le contromisure) CARO MARCO NON TI PERMETTO DI DIRE CHE CI SONO UTENTI CHE HANNO EVASO IL TRIBUTO INVECE CI SONO AMMINISTRATORI CHE HANNO AGITO IN PALESE ED ACCERTATA VIOLAZIONE DI LEGGE…..
Mitt. Genova Baldassare
via L. Sciascia, 12bis/4
91022 Castelvetrano
OGGETTO: 1) richiesta annullamento in autotutela avviso di pagamento T.I.A n° 02010003424
anni 2007, 2008 e 2009;
2) richiesta di annullamento in autotutela della Delibera di Consiglio Comunale n° 119
del 31/12/2010;
3) richiesta intervento ispettivo;
4) richiesta documentazione e notizie inerenti l’attività svolta dalla Belice Ambiente;
Al Dott. Vito Di Giovanni Responsabile Servizio TIA
Belice Ambiente S.p.A – Centro Servizi- Area
Artigianale- 91029 Santa Ninfa
Al Sindaco di Castelvetrano
Al Presidente del Consiglio Comunale di C/vetrano
S. E. il Prefetto di Trapani
Piazza V. Veneto, 1 – 91100 Trapani
Al Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 3 – Vigilanza e controllo degli enti locali –
Ufficio Ispettivo- Via Trinacria, 34/36 90144 – Palermo
Il sottoscritto Genova Baldassare nato a Castelvetrano il C.F. ed ivi residente nella via con la presente comunica che la propria moglie riceveva, in data 04/01/2013, da parte di una posta privata denominata IPOST una lettera raccomandata A.R. da parte della Belice Ambiente S.p.A contenente un avviso di pagamento TIA per gli anni dal 2007 al 2009 intestato allo scrivente per un ammontare complessivo di €. 552,74;
L’avviso di pagamento di cui sopra riporta altresì che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Vito Di Giovanni che all’interno della Belice Ambiente riveste la qualifica di Responsabile Servizio TIA e la richiesta riporta la data del 28/11/2012;
Si riporta, altresì, a legittimazione di tale richiesta la Delibera di C.C del Comune di Castelvetrano la n° 119 del 31/12/2010 e alcune norme di Legge che regolano la materia dei rifiuti.
La richiesta di pagamento a parere dello scrivente è illegittima in quanto si riscontrano violazioni di legge e norme contrattuali e anche perché lo scrivente ha sempre contestato in sede tributaria presso la CTP di Trapani le richieste pervenute da parte della Belice Ambiente per gli anni 2005, 2007, 2008 e 2009 sentenze queste che hanno visto sempre perdente la Belice Ambiente e sempre per lo stesso motivo e cioè l’incompetenza della stessa a determinare le tariffe , competenza questa riconosciuta per legge ai Consigli Comunali;
Si premette che il pagamento dell’IVA a dire del Dott. Vito Di Giovanni è dovuta perché la TIA è una tariffa emessa da una società privata, se questa affermazione potrebbe anche avere valenza giuridica non si capisce come la Belice Ambiente S.p.A società privata possa procedere autonomamente ad iscrizioni a ruolo prerogativa questa che la legge riconosce solo ed esclusivamente ad Enti pubblici.
La vicenda Belice Ambiente è costellata di gravi violazioni di legge, bilanci falsi, vessazioni nei confronti dei cittadini (vedi dichiarazioni dello stesso Dott. Vito di Giovanni rilasciate ad emittenti televisive di Mazara del Vallo) e costi altissimi di gestione senza che gli stessi siano rapportati minimamente al servizio ricevuto in termini di efficienza ed efficacia.
Si porta a conoscenza degli Organi in indirizzo che la Belice Ambiente S.p.A è una società che nasce dal nulla e sulla base di un affidamento NON RIENTRANTE IN NESSUNA DELLE TIPOLOGIE PREVISTE DALLA LEGGE. (A.G.C.M – AS486-Bollettino Settimanale anno XVIII- n° 42 pubblicato sul sito http://www.agcm.it il 11 dicembre 2008).
Dopo tale comunicazione l’incarico non è stato rivisto ma anzi prorogato e sempre in violazione di legge (Segnalazione n° 0042347 del 12/07/2010 08.09 anche questa da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed inviata alla stessa Belice Ambiente ed ai Comuni soci) segnalazioni fatte da una Autorità Pubblica che non sono state minimamente attenzionate in quanto la stessa Belice Ambiente ha continuato ad operare in palese ed accertata violazione di Legge e con il tacito consenso dei Comuni soci. Si comunica che la stessa per l’espletamento dell’attività ha dovuto fare ricorso ad altre ditte esterne dimostrando di non avere capacità umane e tecnologiche valide per l’espletamento di tali compiti.
Per comprendere meglio tale vicenda si porta a conoscenza che in Provincia di Trapani operano e sono attivi due Ambiti Territoriali Ottimali, l’ATO TP1 denominato “Terra dei Fenici” e l’ATO TP2 denominato “Belice Ambiente” ebbene la Terra dei Fenici ha operato, attribuendo dopo regolare gara pubblica a livello comunitario l’incarico alla Ditta Aimeri Ambiente mentre come sopra specificato per l’ATO TP2 denominato Belice Ambiente si è proceduto con la creazione di una Società, ed identificandola con lo stesso nome dell’Autorità d’Ambito TP2 e cioè “Belice Ambiente S.p.A”
Abbiamo in provincia di Trapani due comportamenti diversi adottati per la stessa materia da due diversi soggetti, di cui uno sicuramente non conforme a Legge!
Premesso quanto sopra si comunica:
1) Violazione delle norme in materia di approvazione delle tariffe: La richiesta di pagamento è supportata dalla Delibera di C. C n° 119 del 31/12/2010 in merito all’approvazione del Regolamento e delle tariffe TIA dal 2005 al 2009 facendo proprie le tariffe artatamente confezionate e determinate in modo illegittimo dalla Belice Ambiente (vedasi una per tutte la Sentenza Corte di Cassazione Sezione Unite n° 8313 del 08/04/2010 senza citare le sentenze del Tar Palermo contro la stessa Belice Ambiente e le migliaia di sentenze della CTP e CTR sempre contro la stessa Belice Ambiente e sempre per le stesse motivazioni: “l’incompetenza della stessa e dell’Assemblea dei Soci a determinare e quantificare la TIA a carico dei cittadini”, e di come gli stessi a seguito di queste sentenze NON ABBIANO UNIFORMATO , NELL’INTERESSE PUBBLICO, IL PROPRIO COMPORTAMENTO ALLE NORME DI LEGGE E DEI CONTRATTI DI SERVIZIO CHE REGOLAVANO LA MATERIA.
Tale atto Deliberativo di C.C. n° 119 del 31/12/2010 ( che in violazione del chiaro disposto dell’art. 7 della Legge 212/2000 non viene allegato all’avviso di pagamento di cui all’oggetto) è stato esitato in violazione dell’art. 172, lettera e) del TUEL, dell’art. 3 comma 1 dello Statuto del Contribuente, si potrebbe citare anche l’art. 52 del D. Lgs n° 446/97 e tantissime altre norme di legge con la quale, si dispone che debbano essere allegati al bilancio previsionale , “tra gli altri documenti, anche le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni etc etc. “ Nello specifico ci sono tantissime sentenze che confermano tale normativa di legge e che VIETA agli enti locali l’approvazione RETROATTIVAMENTE delle tariffe TIA e si cita la Sentenza Consiglio di Stato, V, 26 ottobre 2006, n° 6400; Sentenza TAR Sicilia Sez. I n° 01669/2011 REG. PROV. COLL. N° 01756/2009 REG. RIC. depositata il 21/09/2011, Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana Del. n° 04/2009/Par. e non per ultimo il Parere dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana Pos. II prot. 19474-211.09.11 del 4 dicembre 2009 con la quale si afferma che non “appare possibile prevedere oggi la determinazione della TARSU/TIA per gli anni passati;
Che non si possono approvare delibere tariffarie retroattivamente lo dice anche la stessa Amministrazione Comunale di Castelvetrano nella Delibera di G. M. n° 150 del 13/04/2010 avente per oggetto : Approvazione Regolamento Comunale per la Disciplina della Tariffa di Igiene Ambientale. Proposta al Consiglio- dove in premessa si legge: “Ritenuto necessario dare una regolamentazione del tributo TIA entro il termine utile all’approvazione del bilancio di previsione 2010, fissato al 30 aprile 2010 con D.M. 17/12/2009, onde evitare che scaduto tale termine, in applicazione del chiaro disposto dell’art. 52 del D.Lgs 446/97 eventuali deliberazioni sulle entrate tributarie acquistino efficacia il 1° gennaio 2011 lasciando scoperto l’anno corrente, e conseguentemente rendendo ILLEGITTIMO qualunque prelievo tributario relativo e connesso al servizio rifiuti”.
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CASTELVETRANO OMETTE DI DELIBERARE ANNO PER ANNO LA TIA DAL 2005 AL 2009 E DI CONTRO PER SANARE TALE COMPORTAMENTE COMMETTE UN ABUSO APPROVANDO RETROATTIVAMENTE CON UN ATTO DELIBERATIVO UNICO LA TIA PER GLI ANNI DAL 2005 AL 2009.
2) Violazione Contratto di Servizio allegato alla Delibera di G.M. n° 592 del 20/12/2004 avente ad oggetto: Approvazione “contratto di servizio definitivo” disciplinante i servizi che Belice Ambiente S.p.A svolge per conto del Comune di Castelvetrano e “Contratto compravendita dei mezzi e delle attrezzature”;
Si premette che tutta la materia relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti è regolata dal D. Lgs 22/97 meglio conosciuto come Decreto Ronchi e dal D.P.R n° 158/99 .
Infatti, come disposto del DPR n. 158/1999 e dell’art. 42. lett. f, D.lgs. n. 267/00, è l’Ente Comunale a determinare la tariffa di riferimento (art. 2 DPR 158/99), ad approvare il piano finanziario (art. 8) e a deliberare, ex art. 49.8 del Dlgs n.22/97, la TIA.
Con l’atto di G. M. n° 592 del 20/12/2004, di cui sopra si è deciso di deliberare:
a) di approvare il contenuto degli schemi di contratto che individuano e disciplinano sia servizi che Belice Ambiente S.p.A svolgerà per conto del Comune a fronte del pagamento del corrispettivo previsto all’art. 10 dello stesso, della durata di anni cinque dalla sua sottoscrizione., sia le modalità e le condizioni per il passaggio dei beni e delle attrezzature dal Comune alla Società Belice Ambiente;
b) di dare mandato al Sindaco, quale rappresentante dell’Ente, di sottoscrivere il presente contratto per conto e nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione comunale.
Dalla lettura dell’art. 10 rubricato (Corrispettivo in regime di tariffa) del predetto contratto allegato alla delibera sopracitata si legge:
1) in regime di tariffa, per l’espletamento dei servizi indicati all’art. 7 e secondo le modalità indicate nei documenti allegati, Belice Ambiente S.p.A riscuoterà una tariffa determinata sulla base delle indicazioni del D. Lgs 22/97 e del D.P.R n° 158/99;
2) Belice Ambiente S.p.A si impegna a presentare al Comune, entro il 31 agosto di ogni anno, la previsione dei costi e il programma dei servizi che saranno svolti nell’anno successivo sulla base di un “tariffario generale”
E’ importante attenzionare questi due paragrafi sopracitati rapportandoli al contenuto dell’art 8 comma 3) punto d) del D.P.R. 158/99 che testualmente recita: “Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi, e nello specifico si chiede che con riferimento al piano dell’anno precedente, si debbano riportare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni”;
ADEMPIMENTO QUESTO TOTALMENTE DISATTESO PER GLI ANNI DAL 2005 AL 2009 E DI COME SIA STATO DISATTESO IL CONFRONTO CON I COSTI CERTI E CERTIFICATI RISPETTO A QUANTO PAGATO NEL 2004 DAGLI UTENTI DEL COMUNE DI CASTELVETRANO.
CHI DOVEVA VERIFICARE E CONTROLLARE QUESTI NOTEVOLI SCOSTAMENTI TARIFFARI CON AUMENTI ANCHE DEL 300%?
Tale stato di cose è ulteriormente aggravato dalla lettura dell’art. 12 comma 2 del contratto di servizio rubricato (obblighi del Comune) dove testualmente si legge: “Il Comune si impegna altresì, in collaborazione con Belice Ambiente S.p.A alla revisione dei contenuti del regolamento comunale per la disciplina del servizio dei rifiuti urbani, valutandone la coerenza con le nuove normative di settore e con il presente contratto di servizio…”
Sembrerebbe da articoli di stampa, interviste televisive rilasciate anche dallo stesso Dott. Vito Di Giovanni che TUTTE le norme sopracitate siano state violate , violazione questa avvertita dai cittadini negli alti costi, anche triplicati, rispetto a quanto già pagato in regime Tarsu e senza un ritorno in termini di efficienza ed efficacia del servizio.
Tale Regolamento Comunale non è stato approvato nei termini e modi di Legge per regolamentare il passaggio dalla Tarsu alla TIA ma bensì con la Delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 23 aprile 2010 avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina della tariffa di igiene ambientale”
Di fatto nel Comune di Castelvetrano si è operato dal 2005 al 2009 in regima TARSU ma facendo pagare ai cittadini i costi determinatisi in maniera illegittima e senza nessun controllo con la TIA che, si ribadisce, è stata attivata solo con la delibera di C.C n° 38 del 23 aprile 2010. Quindi è pacifico che i cittadini di Castelvetrano dovevano pagare con i costi precedentemente stabiliti in regime TARSU.
Dal 2005 al 2009 si è operato in regime Tarsu in quanto prima del 23 aprile 2010 il Comune di Castelvetrano in violazione di legge e del contratto di servizio che lo legava alla Belice Ambiente, non si era dotato del Regolamento per la disciplina della Tariffa di Igiene Ambientale.
Considerato quanto sopra si chiede:
– l’annullamento in autotutela della Delibera di Consiglio Comunale riportata nell’avviso di
accertamento la n° 119 del 31/12/2010;
– l’annullamento in autotutela dell’avviso di PAGAMENTO riportato in oggetto;
E’ interesse del ricorrente ove malauguratamente non dovesse essere accolta una sola delle richieste di cui sopra acquisire quanto di seguito al solo fine di attivare tutte le procedure previste dalla legge a tutela della propria integrità patrimoniale nel pieno rispetto dell’art 23 della Costituzione;
1) Copia conforme della Delibera di C.C n° 119 del 31/10/2010 citata nell’avviso di pagamento.
2) costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti sostenuti dalla Belice Ambiente per il Comune di Castelvetrano, ai sensi della normativa vigente ed in ottemperanza al Contratto di Servizio allegato alla Delibera di G. M. 592 del 20/12/2004 e questo per gli anni dal 2005 al 2009;
3) copia della nota di trasmissione di tali costi al Comune di Castelvetrano e questo per gli anni dal 2005 al 2009;
4) copia delle due Convenzioni stilate tra la Belice Ambiente S.p.A e la Società di Riscossione;
5) conoscere a quanto ammontano le somme non incassate dalla Belice Ambiente a seguito degli sconti tariffari praticati in favore di quegli utenti che ad una certa data avevano provveduto al pagamento della TIA per il 2006 e 2007;
6) a quanto ammontano le somme spese per pubblicizzare tali sconti tariffari e da quale capitolo di spesa sono stati attinti , nello specifico si intende conoscere se sono stati utilizzati fondi comunitari e destinazione di tali fondi;
7) a quanto ammontano le somme non incassate dalla Belice Ambiente a seguito delle sentenze del Tar Palermo che ha visto perdente la predetta società nei confronti dei Comuni di Santa Ninfa e di Gibellina e delle centinaia di sentenze emesse dalla CTP di Trapani che annullano le cartelle di pagamento ed ultimamente condannando anche la Belice Ambiente al pagamento delle spese;
8) a quanto ammontano le somme non incassate a seguito delle TRANSAZIONI effettuate in favore di una parte di utenti iscritti a ruolo TIA e che avevano proposto regolare ricorso alla CTP di Trapani;
9) conoscere come il mancato introito di tutte le somme di cui sopra sia stato coperto in bilancio;
10) Acquisire copia della convenzione stilata con la “Manpower” ed i costi sostenuti nei confronti della predetta società;
11) Conoscere a quanto ammontano le somme pagate dalla Belice Ambiente per interessi nei confronti delle banche che hanno elargito prestiti a qualsiasi titolo determinatisi e se tali costi sono stati inseriti nella tariffa fatta pagare ai cittadini;
12) Conoscere a quanto ammontano i finanziamenti pubblici erogati dalla P.A. e dalla Comunità Europea e la loro destinazione.
13) A quanto ammontano le somme incassate dalla predetta società con la vendita dei materiali riciclabili.
14) Si desidera conoscere altresì, a quanto ammontano le spese di gestione dell’ATO TP2 Belice Ambiente per gli anni dal 2002 al 2004 e se questi costi sono stati inseriti nella prima tariffazione del 2005.
15) Acquisire copia della convenzione stilata con la ditta Maggioli incaricata di fare gli accertamenti per scoprire ampia fascia di elusione ed evasione e quando questa ha incominciato ad operare ed i costi sostenuti.
16) Conoscere a quanto ammontano le somme accertate dalla predetta società e nel caso specifico se tali somme sono state inserite nei rispettivi bilanci come crediti certi ed esigibili.
17) Acquisire copia del verbale dell’Assemblea dei Soci in cui gli stessi hanno deliberato per la creazione di un unico Centro di Costo per tutto l’Ambito TP2.
18) Conoscere se le banche dati fornite dagli undici comuni dell’ATO nel 2005 (le uniche certe e valide) siano state attivate e se vengono confrontate con il database creato dalla Ditta Maggioli.
19) Conoscere a quanto ammontano le somme incassate per IVA dall’inizio dell’attività a tutto il 2009 e questo anno per anno, e le date di trasferimento di queste somme all’Erario.
Tutti questi dati e documentazione sono facilmente reperibili presso la banca dati della Belice Ambiente e consultando i relativi bilanci:
Pertanto alla luce di quanto sopra si chiede ai sensi della legge 241/90, della L.R. n° 10/91 e dell’art. 328 del Codice Penale (come modificato dalla Legge 86/90):
a) agli Organi in indirizzo, ed ognuno per le proprie competenze, di determinare il termine temporale entro cui il presente procedimento deve essere concluso segnalando che, in assenza di determinazione il termine sarà di trenta giorni (art. 2 comma 3 legge 241/90) chiede inoltre che, ai sensi dell’art.8 della citata legge gli venga comunicato il nominativo della persona responsabile del procedimento.
b) si rammenta che ai sensi dell’art. 16 della legge 86/90 che ha modificato l’art. 328 del Codice Penale, la risposta alla suesposta istanza dovrà pervenire allo scrivente entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa.
La presente è indirizzata anche al Prefetto ed all’Ufficio Ispettivo della Regione Sicilia affinché si attenzioni se dall’esposizione dei fatti sopracitati ci siano validi motivi per un intervento autorevole al solo fine del ripristino della legalità all’interno dell’ATO TP2 e se del caso anche informare l’Autorità Giudiziaria.
Castelvetrano li 07/01/2013
FIRMATO
GENOVA BALDASSARE _____________________________
MI SI CHIEDE DI PAGARE UN TRIBUTO CHE HO CONTESTATO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CHE HA ACCOLTO LE MIE ISTANZE ED ADESSO MI SI RICHIEDE IL PAGAMENTO DEGLI STESSI ANNI MA QUESTA VOLTA BASANDOSI SU UNA DELIBERA ANCH’ESSA ILLEGITTIMA………..E COSTRINGENDOMI ANCORA UNA VOLTA A SPRECARE DEL TEMPO DELLA MIA VITA PER RICORRERE ANCORA CONTRO I RAPPRESENTANTI DI UNA POLITICA CHE NON TUTELANO IL BENE COMUNE……..CARO MARCO TU SEI IL VICE SINDACO ED ANCHE UN AVVOCATO VORRESTI DIRE PER PIACERE COME MAI I CITTADINI HANNO PAGATO DAL 2005 AL 2009 LA TIA QUANDO DI FATTO LA STESSA è STATA REGOLAMENTATA SOLO NEL 2010? PERCHE’ IL COONTRATTO DI SERVIZIO NON è STATO RISPETTATO DOVETE CHIEDERE TUTTI SCUSA ALLA CITTADINANZA E DIMETTERVI DALLE CARICHE RICOPERTE!
potresti dire se la delibera citata nell’avviso di pagamento la n° 119 esiste o meno….non mi risulta che esista in quanto l’ultima delibera di consiglio comunale è la n° 112 del 28/12/2010…
Sentenza Tar Sicilia 18 febbraio 2013, n. 547
Rifiuti – Rifiuti urbani – Tarsu/Tia – Regolamento comunale di applicazione – Efficacia retroattiva – Esclusione – Tariffe – Decorrenza – Anno successivo all’approvazione……………….A CASTELVETRANO SI CONTINUA AD OPERARE IN PALESE ED ACCERTATA VIOLAZIONE DI LEGGE……….NORMALE IN UN PAESE DOVE SI RESPIRA ILLEGALITA’ A PIENI POLMONI…..