Il sottoscritto Piero D’Angelo, congiuntamente ai signori Giuseppe Curiale e Nicola Giurintano, tutti consiglieri comunali del Movimento “Alleanza per la Sicilia”, con la presente inoltra interrogazione ai sensi dell’art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale su: “SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO” di cui all’art. 193 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Premesso che l’art. 193 del Tuel D.Lgs. n. 267 del 2000 recita quanto segue:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
In tale sede l’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’articolo 194, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.
4. La mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Che l’art. 193 del Tuel d.lgs. n. 267 del 2000 richiama al comma 2 dell’art. 141 dello stesso TUEL le conseguenze del mancato provvedimento di “Salvaguardia degli equilibri di bilancio” equiparandolo alla mancata approvazione del bilancio preventivo, e in particolare:

ART. 141
1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno:
…omissis…
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
…omissis…
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l’organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
…omissis…

che ad oggi nessuna norma ha modificato la scadenza del 30 settembre di cui all’art. 193 del TUEL;
– che tale adempimento per effetto di legge s’intende “ordinatorio”.

Premesso quanto sopra

S’interrogano le SS. LL. sull’obbligo di:
a) convocare un Consiglio Comunale con all’ordine del giorno “SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO” di cui all’art. 193 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.” prima della diffida prefettizia;
b) redigere, ancorché in provvisorio, un atto amministrativo di mantenimento degli equilibri di bilancio, compiendo una verifica sia al riguardo alla gestione di competenza sugli accertamenti e sugli impegni, sia sulla gestione dei residui.

O quali adempimenti in alternativa intende adottare.

Per l’importanza dell’argomento trattato si chiede risposta sia scritta in tempi brevissimi, sia verbale nel prossimo Consiglio Comunale.

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