Auspicabile la revisione del Regolamento adottato dal Consiglio Comunale di Castelvetrano lo scorso 30/10/12
La legge n. 214/2011, istitutiva dell’IMU (Imposta Municipale Unica), all’art. 13, fissa le aliquote base dell’imposta e ne disciplina la variabilità in aumento e/o in diminuzione secondo la natura e la destinazione dell’immobile da tassare.
Pertanto, al co. 6, fissa l’aliquota dello 0,76% per la generalità dei casi, prevedendone la variabilità a discrezione dei Comuni in aumento sino all’1,06% ovvero in diminuzione sino allo 0,46%.
Mentre, nei commi successivi 7-8-9, introduce una casistica dettagliata in deroga alla previsione generale del comma 6. Così, in particolare, prevede:
co. 7, “per le abitazioni principali”, l’aliquota base dello 0,4%, variabile dello 0,2% sia in aumento che in diminuzione;
co. 8, “per i fabbricati rurali”, l’aliquota base dello 0,2%, variabile solo in diminuzione sino allo 0,1%;
co. 9, “per i fabbricati strumentali, gli immobili locati, gli immobili posseduti da soggetti IRES”, l’aliquota base dello 0,76%, variabile solo in diminuzione sino allo 0,4%.
La corretta interpretazione della norma, riguardo al riportato co. 9, non può che indurre il soggetto istituzionale impositore (nella fattispecie il Comune) a prevedere nel relativo regolamento comunale, approvato a Castelvetrano dal Consiglio Comunale con la delibera n. 61 del 30 ottobre 2012, una aliquota giammai superiore allo 0,76%, variabile solo in diminuzione sino allo 0,4%.
E’ di conforto a tale interpretazione la circolare del Ministero dell’Economia e della Finanza n. 3/DF del 18/5/2012, che all’art. 5, trattando delle “aliquote”, precisa che “L’art. 13, oltre alla previsione generale (co. 6), introduce una serie di fattispecie per le quali […] è stabilita l’applicazione di una aliquota agevolata che può essere, a scelta del Comune, ulteriormente modificata (abitazioni principali, fabbricati rurali, immobili improduttivi di reddito fondiario)”.
La ratio della speciale deroga alla norma generale (comma 6 dell’art. 13 della legge), introdotta come sopra riportato, sta nella volontà del legislatore, assolutamente condivisibile, di incentivare e tutelare d’un canto la realizzazione e il mantenimento delle abitazioni principali (co. 7), d’altro canto la tenuta dei fabbricati rurali e delle attività produttive agricole (co. 8), d’altro canto ancora – ed è la fattispecie di cui ci si sta occupando – la tutela delle attività produttive che detengono ed utilizzano gli immobili “strumentali”, improduttivi di per sé di reddito fondiario, funzionali a produrre reddito di impresa. Quest’ultimo sarà poi tassato a parte. In tal modo si punta a concorrere a garantire la tenuta dei livelli occupazionali, oltre che a incentivare le attività produttive e lo sviluppo economico.
Il Consiglio Comunale di Castelvetrano, invece, ha disposto in senso diametralmente opposto, aumentando l’aliquota sino allo 0,96%, rendendo ancor più difficile la vita alle imprese e ai lavoratori autonomi, già in palese e talvolta drammatica difficoltà. Tanti imprenditori, a fine anno 2012, si sono trovati a dovere scegliere tra pagare gli stipendi ai dipendenti o pagare l’IMU, che ha provocato spesso esborsi a cinque e a sei cifre.
E’ auspicabile che il Consiglio Comunale, motu proprio, riveda la delibera n. 61/2012, rimettendo a posto le cose. Se a tal fine risultasse utile una formale sollecitazione dei soggetti interessati, individualmente, o come associazione, o come gruppi o comitati, si offre un concreto contributo alla causa mettendo a disposizione l’allegato schema di istanza.
Resta salva comunque la facoltà, soprattutto per chi ha già provveduto al pagamento, di avanzare istanza di rimborso alla luce della illegittimità del provvedimento (delibera ripetuta) presupposto della imposizione.
Avv. Tancredi Bongiorno
Clicca qui per scaricare l’istanza per la modifica in autotutela della delibera n. 61 del 30 ottobre 2012
AUTORE. Avv. Tancredi Bongiorno
Sono andato a leggere la delibera del Consiglio Comunale. all’art. 7, di cui di seguito riporto il primo comma, mi pare preveda la riduzione per i beni strumetali:
1. Per l’anno 2012 nel Comune di Castelvetrano vengono adottate le seguenti aliquote base
previste dal D.L. 201/2011:
0,96 % per tutti gli immobili, i terreni agricoli e le aree edificabili;
0,4 % aliquota ridotta solo per l’abitazione principale e le pertinenze della stessa;
0,2 aliquota ridotta solo per i fabbricati rurali strumentali. Non capisco dunque cosa dovremmo chiedere in autotutela. Può darsi che non abbia capito bene, un chiarimento per i non addetti ai lavori per fabore. Grazie
L’aliquota agevolata dello 0,2 %, prevista dal regolamento, è relativa esclusivamente ai fabbricati rurali strumentali, ossia a quei fabbricati destinati esclusivamente alle attività agricole.
L’istanza di riesame, invece, riguarda tutti gli immobili “strumentali”, destinati cioè all’esercizio di tutte le attività produttive, industriali, artigianali, commerciali e turistico – ricettive. Tale categoria di immobili è accorpata nel regolamento comunale alla prima aliquota dello 0.96 % (fattispecie generale). Invece, la legge prevede espressamente per la predetta categoria una aliquota pari allo 0,76 % variabile solo in diminuzione sino allo 0,4 %.
La tesi prospettata dal commentatore è condivisibile seppure temo che, nell’immediato, sarà foriera solo di contenzioso, le ragioni di gettito continueranno a prevalere su quelle del diritto.
Il nostro organo consiliare sembra specializzato in punto di ridimensionamento delle agevolazioni previste dalla legge, ed un esempio in tal senso ci è stato offerto con l’ultimo regolamento della vecchia ICI con le dubbie regole adottate in tema di unità immobiliari assimilabili all’abitazione principale …
D’altro canto, in sintonia con il filone interpretativo proposto dall’articolo, ancora più palesemente illegittima mi sembra l’applicazione dell’aliquota allo 0,96% agli immobili dati in locazione, siano essi o meno immobili posseduti da imprese.
Per gli immobili locati, strumentali per natura o meno, a chiunque essi appartengano, imprese o privati il regolamento IMU nulla ha disposto con il risultato paradossale che, malgrado le illegittimità prospettate, anch’essi scontano l’aliquota del 0,96%!
Ed invece, anche per gli immobili locati, l’invocato art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, aveva rimesso alla potestà regolamentare la possibilità di ridurre l’aliquota allo 0,4% e, ancora più tranciante, era stato l’art. 8, co. 6, del D. Lgs. 23/2011, a mente del quale, per gli immobili locati l’aliquota base è ridotta alla metà.
Sappiamo come è andata, l’abrogazione tacita di tale disposizione, incompatibile con il dettato del citato art. 13, co. 9, ha consentito al governo di lavarsene le mani rimettendo la palla ai comuni.
Il risultato è che, in generale per gli immobili dati in locazione e in particolare per quelli strumentali per natura , che non possono che essere utilizzati da imprese, i cittadini e gli imprenditori castelvetranesi, salvo doverosi ravvedimenti del nostro massimo consesso civico, alla tassazione ai fini delle imposte sui redditi , assommeranno quella ai fini IMU con l’aliquota massima prevista dal regolamento lo 0,96%.
Vorrei ricordare che, ai fini delle imposte sui redditi, gli immobili strumentali delle imprese rilevano solo in termini di plusvalenza o minusvalenza in caso ad es. di estromissione dei beni dal processo produttivo e nelle altre ipotesi in cui si configura il loro realizzo. Si tratta pur sempre di tassazione nell’ambito del reddito d’impresa cui contrapporre tutti i componenti negativi di reddito deducibili ed in ogni caso il costo per la loro acquisizione che è fiscalmente deducibile.
Particolarmente gravosa è invece la tassazione di quei redditi di natura fondiaria che non rientrano nell’alveo dei redditi d’impresa , tassati, dal 2013, sul 95% del canone di locazione percepito e non sulla rendita figurativa. Ad essi si sommerà una pesantissima tassazione IMU con aliquota quasi massima priva, come è noto, di qualsiasi ancoraggio al principio costituzionale di progressività dell’imposizione.
E chiara l’insostenibilità di tale tassazione, che inevitabilmente si riverbererà sui costi di cui le imprese si fanno carico direttamente o indirettamente in relazione ai fabbricati strumentali; essa non potrà che incidere negativamente sulla potenzialità in termini di attrattività del territorio per gli insediamenti produttivi.
Un plauso quindi all’autore dell’articolo e dell’iniziativa, nella speranza di un pronto intervento dei nostri giurati!