imu-castelvetrano

Auspicabile la revisione del Regolamento adottato dal Consiglio Comunale di Castelvetrano lo scorso 30/10/12

La legge n. 214/2011, istitutiva dell’IMU (Imposta Municipale Unica), all’art. 13, fissa le aliquote base dell’imposta e ne disciplina la variabilità in aumento e/o in diminuzione secondo la natura e la destinazione dell’immobile da tassare.

Pertanto, al co. 6, fissa l’aliquota dello 0,76% per la generalità dei casi, prevedendone la variabilità a discrezione dei Comuni in aumento sino all’1,06% ovvero in diminuzione sino allo 0,46%.

Mentre, nei commi successivi 7-8-9, introduce una casistica dettagliata in deroga alla previsione generale del comma 6. Così, in particolare, prevede:
co. 7, “per le abitazioni principali”, l’aliquota base dello 0,4%, variabile dello 0,2% sia in aumento che in diminuzione;
co. 8, “per i fabbricati rurali”, l’aliquota base dello 0,2%, variabile solo in diminuzione sino allo 0,1%;
co. 9, “per i fabbricati strumentali, gli immobili locati, gli immobili posseduti da soggetti IRES”, l’aliquota base dello 0,76%, variabile solo in diminuzione sino allo 0,4%.

La corretta interpretazione della norma, riguardo al riportato co. 9, non può che indurre il soggetto istituzionale impositore (nella fattispecie il Comune) a prevedere nel relativo regolamento comunale, approvato a Castelvetrano dal Consiglio Comunale con la delibera n. 61 del 30 ottobre 2012, una aliquota giammai superiore allo 0,76%, variabile solo in diminuzione sino allo 0,4%.

E’ di conforto a tale interpretazione la circolare del Ministero dell’Economia e della Finanza n. 3/DF del 18/5/2012, che all’art. 5, trattando delle “aliquote”, precisa che “L’art. 13, oltre alla previsione generale (co. 6), introduce una serie di fattispecie per le quali […] è stabilita l’applicazione di una aliquota agevolata che può essere, a scelta del Comune, ulteriormente modificata (abitazioni principali, fabbricati rurali, immobili improduttivi di reddito fondiario)”.

La ratio della speciale deroga alla norma generale (comma 6 dell’art. 13 della legge), introdotta come sopra riportato, sta nella volontà del legislatore, assolutamente condivisibile, di incentivare e tutelare d’un canto la realizzazione e il mantenimento delle abitazioni principali (co. 7), d’altro canto la tenuta dei fabbricati rurali e delle attività produttive agricole (co. 8), d’altro canto ancora – ed è la fattispecie di cui ci si sta occupando – la tutela delle attività produttive che detengono ed utilizzano gli immobili “strumentali”, improduttivi di per sé di reddito fondiario, funzionali a produrre reddito di impresa. Quest’ultimo sarà poi tassato a parte. In tal modo si punta a concorrere a garantire la tenuta dei livelli occupazionali, oltre che a incentivare le attività produttive e lo sviluppo economico.

Il Consiglio Comunale di Castelvetrano, invece, ha disposto in senso diametralmente opposto, aumentando l’aliquota sino allo 0,96%, rendendo ancor più difficile la vita alle imprese e ai lavoratori autonomi, già in palese e talvolta drammatica difficoltà. Tanti imprenditori, a fine anno 2012, si sono trovati a dovere scegliere tra pagare gli stipendi ai dipendenti o pagare l’IMU, che ha provocato spesso esborsi a cinque e a sei cifre.

E’ auspicabile che il Consiglio Comunale, motu proprio, riveda la delibera n. 61/2012, rimettendo a posto le cose. Se a tal fine risultasse utile una formale sollecitazione dei soggetti interessati, individualmente, o come associazione, o come gruppi o comitati, si offre un concreto contributo alla causa mettendo a disposizione l’allegato schema di istanza.

Resta salva comunque la facoltà, soprattutto per chi ha già provveduto al pagamento, di avanzare istanza di rimborso alla luce della illegittimità del provvedimento (delibera ripetuta) presupposto della imposizione.

Avv. Tancredi Bongiorno

Clicca qui per scaricare l’istanza per la modifica in autotutela della delibera n. 61 del 30 ottobre 2012

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AUTORE.   Avv. Tancredi Bongiorno