Dal 21 aprile il sogno di molti minorenni si avvera: poter guidare un’auto già a 17 anni e non dovere attendere la maggiore età. Come? Con la cosidetta “guida accompagnata”, che fissa le regole in modo preciso e non opinabile. Le modalità applicative sono all’interno del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 213.
La “guida accompagnata” è una novità introdotta nell’articolo 115 della legge 120 del 2010 del Codice della strada, con lo scopo di far acquisire ai giovani conducenti una maggiore esperienza nella guida.
La “guida accompagnata” dunque è valida fino al compimento dei 18 anni.
Poi si potrà guidare con il “foglio rosa”, sempre con un “tutor”, fino al conseguimento della patente vera e propria. Sul decreto sono elencati tutti i requisiti per la “guida accompagnata”, nonché i versamenti da effettuare e ulteriori dettagli.
Chi può richiedere la “guida accompagnata”?
Le condizioni per potersi mettere al volante sono poche, ma tutte tassative:
- avere 17 anni compiuti
- essere in possesso della patente A1
- essere in possesso di autorizzazione rilasciata dall’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile, in seguito a un corso
- essere accompagnati dal titolare della patente di guida indicato nell’autorizzazione
pratico di guida fatto da un’autoscuola, con istruttore abilitato e autorizzato
Chi può fare da accompagnatore?
Altrettanto tassative sono le condizioni per chi è designato a fare da tutor al minore:
- età non superiore a sessanta anni
- patente di guida della categoria B o superiore, escluse le patenti speciali, posseduta da almeno dieci anni, valida e rilasciata dallo Stato italiano ovvero da altro Stato UE o SEE, purché riconosciuta da non meno di cinque anni
- assenza di provvedimenti di sospensione della patente a titolo di sanzione amministrativa accessoria per violazioni di norme del CDS registrate negli ultimi cinque anni
Quale auto si può guidare?
Le esercitazioni di guida accompagnata devono avvenire su autoveicoli aventi i seguenti requisiti:
- massa complessiva fino a 3,5 t;
- potenza specifica, riferita alla tara, fino a 55 kW/t e, se di categoria M1, potenza massima fino a 70 kW
- contrassegno, nella parte anteriore e posteriore, recante le lettere “GA”, di colore nero su fondo giallo retroriflettente.
Le esercitazioni di guida accompagnata possono svolgersi su tutti i tipi di strada e senza limitazioni orarie o temporali.
Devono però essere rispettate le seguenti prescrizioni particolari:
- a bordo del veicolo non può prendere posto altra persona oltre al conducente ed all’accompagnatore.
- non è consentito il traino di alcun tipo di rimorchio;
- durante le esercitazioni di guida accompagnata, il minore deve avere con sé l’autorizzazione nonché la patente di cui è titolare.
La persona che funge da accompagnatore, deve avere con sé la patente di guida prescritta. Nell’esercizio della guida accompagnata si applicano le limitazioni previste per i neopatentati e pertanto il conducente non può superare il limite di velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h nelle strade extraurbane principali.
AUTORE. Polizia di Stato