Una condizione fisica imperfetta, ma del tutto priva di sintomi e limitazioni, non può costare l’esclusione da un concorso pubblico. Lo ha stabilito il TAR Sicilia con una recente ordinanza cautelare che fissa un principio chiave in materia di selezioni pubbliche: la pubblica amministrazione non può limitarsi a una fredda diagnosi visiva, ma deve dimostrare l’effettiva e concreta incompatibilità del candidato con le mansioni che andrà a svolgere. La vicenda ruota attorno al concorso per l’assunzione di 46 agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Un candidato, dopo aver superato la prova scritta e aver conquistato un posto utile in graduatoria, si è visto sbarrare la strada dalla Commissione medica. I medici lo hanno dichiarato non idoneo per via di una patologia ritenuta riconducibile alle cause di esclusione previste dal decreto ministeriale di riferimento.

Il concorrente, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, ha impugnato il provvedimento davanti al tribunale amministrativo, presentando certificazioni specialistiche capaci di attestare come la condizione riscontrata fosse asintomatica, non dolente e priva di qualsiasi limitazione funzionale. I giudici amministrativi hanno accolto la domanda cautelare, sospendendo il giudizio di non idoneità e condividendo pienamente le tesi dei legali Rubino e Piazza. Secondo il TAR, la Commissione medica si è limitata a un semplice esame obiettivo, omettendo accertamenti diagnostici strumentali e senza motivare per quali ragioni lo stato fisico rilevato fosse incompatibile con le funzioni di agente forestale. I giudici entreranno nel merito del ricorso a giugno 2027.

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