Il reato di diffamazione, previsto e punito dall’art. 595 del codice penale, si configura quando una persona offende la dignità e la reputazione altrui in presenza di più persone.

Tale reato si può commettere con maggiore facilità in rete, comunicando con migliaia di persone contemporaneamente tramite chat, forum, siti o blog, anche in considerazione del fatto che l’errata convinzione di essere protetti da una sorta di anonimato, partecipando alle discussioni con un nomignolo (nickname) che non è direttamente correlato con il nostro vero nome, può avallare comportamenti criminali.

Perché il reato si configuri sono richiesti i seguenti elementi: l’offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile, la comunicazione a più persone di tale messaggio, e la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere.

Perché sussista l’elemento psicologico del reato, non è necessaria l’intenzione di offendere la reputazione della persona, ma è sufficiente la volontà di utilizzare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere. Questo tipo di atteggiamento in genere consente di distinguere tra il diritto di critica, tutelato ampiamente nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, e il reato in questione. Il diritto di critica, infatti, non deve mai trasmodare in libertà di insulto, dileggio o disprezzo della persona.

Responsabilità del blogger o moderatore di forum e chat

Il blog consiste in una sorta di diario virtuale pubblicato su internet e periodicamente aggiornato dal suo autore, il blogger, col quale i lettori possono interloquire postando commenti. In alcuni i casi il blogger decide di moderare i messaggi, cioè di filtrarli, pubblicandoli solo dopo la sua approvazione, in altri casi i messaggi dei lettori vengono automaticamente pubblicati senza alcun filtro o controllo da parte del blogger medesimo.

È pacifico che, in assenza di un controllo preventivo da parte del blogger, sono solo gli autori dei messaggi a rispondere di eventuali offese o reati, questo perché il nostro ordinamento non riconosce in capo al gestore di un blog alcuna posizione di garanzia rispetto agli articoli o ai messaggi di terzi pubblicati sul suo sito.

Il blogger risponderà, in concorso con l’autore dei messaggi diffamatori, solo se egli interviene nella selezione e filtraggio dei messaggi, e se abbia volontariamente scelto, dopo aver letto il messaggio, di continuare a diffonderlo in rete. Nel caso dei commenti si potrebbe ravvisare tutt’al più un concorso per diffamazione, ma non certo responsabilità per omissione di controllo.
La posizione del blogger è quindi simile a quella dei moderatori di forum o chat, i quali, a differenza del direttore di un giornale cartaceo, rispondono solo a titolo di dolo nelle ipotesi in cui concorrano con l’autore nella diffusione della comunicazione diffamatoria.

Responsabilità del direttore di una testata telematica

La responsabilità ai sensi dell’art. 57 del codice penale è dubbia anche nei confronti del direttore di una testata telematica. Infatti, la ratio di questo istituto risiede nell’individuazione di una figura professionale onerata di impedire il compimento di reati a mezzo stampa, nozione che trova la sua definizione nell’art. 1 della legge 47 del 1948, non estensibile alle pubblicazioni telematiche.

Infatti, secondo alcuni, la registrazione della testata editoriale telematica presso la cancelleria del tribunale sarebbe finalizzata solo all’ottenimento delle provvidenze e agevolazioni stabilite dallo Stato. In tal caso il direttore responsabile di una testata telematica potrà rispondere, in relazione agli articoli scritti da terzi, del reato di diffamazione aggravata dall’uso di un mezzo di pubblicità solo nelle ipotesi in cui concorra con l’autore del pezzo nella diffusione della pubblicazione offensiva, e la sua responsabilità sarebbe a titolo di dolo, diversamente da quanto stabilito dell’art. 57 del codice penale.
Infatti, con la recente sentenza n. 35511, la Cassazione ha stabilito che le norme previste per la stampa non sono automaticamente estensibili al web, in particolare non lo è il delitto di omesso controllo ai sensi dell’articolo 57 del codice penale.

Fonte: http://brunosaetta.it/diritto/diffamazione-online.html

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