La mancata dichiarazione di alcune condanne penali nelle dichiarazioni sostitutive non integra il reato di falsità ideologica. È quanto ha stabilito il Tribunale di Marsala che ha assoluto un libero professionista di Castelvetrano che era finito sotto processo per il reato di falsità ideologica. Il pubblico ministero aveva richiesto la condanna a 6 mesi di reclusione. L’uomo, dopo aver fatto richiesta di iscrizione all’albo dei CTU del Tribunale di Marsala, venne sottoposto a processo perchè non ha dichiarato nella dichiarazione sostitutiva di aver riportato due condanne penali, una del lontano 2008, per la quale era prevista la non menzione, e un decreto penale di condanna del 2023. La difesa, rappresentata dall’avvocato Giovanna D’Angelo, ha fatto riferimento alla normativa vigente, ossia al Testo Unico sul casellario giudiziale, ove viene previsto che l’interessato, nel produrre una dichiarazione sostitutiva, è espressamente esonerato dal dichiarare alcune condanne penali precedentemente riportate. Il giudice ha assolto il professionista perché “il fatto non sussiste”.
«Esprimo grande soddisfazione per l’assoluzione del mio assistito, il quale ha vissuto la vicenda che lo ha investito, con ansia e preoccupazione. Tuttavia, la sentenza del Tribunale di Marsala costituisce un precedente di non poca importanza, poiché omettere, nelle dichiarazioni sostitutive, di aver riportato condanne penali, non sempre integra il reato di falsità ideologica, in quanto il Testo Unico sul casellario giudiziario prevede un elenco specifico di condanne che non necessariamente debbano essere dichiarate».

L’avvocato Giovanna D’Angelo.










