LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Invita i cittadini e le cittadine del Comune che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 10.04.1951 n. 287 e non siano già iscritti negli appositi albi, a chiedere, non oltre il 31 luglio prossimo, l’iscrizione negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.

REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE
I Giudici popolari di Corte di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
d) titolo di studio di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo.

REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO

I Giudici popolari di Corte di Assise di Appello, oltre ai requisiti richiesti per i Giudici popolari di Corte di Assise, devono essere in possesso del titolo finale di studio di scuola
media di secondo grado di qualsiasi tipo.

INCOMPATIBILITA’
Non possono assumere l’Ufficio di Giudice popolare:
a) i magistrati, e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti
all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato od in qualsiasi ordine di polizia, anche se
non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto o i religiosi di qualsiasi ordine e compagnia

AUTORE.