Mobbing CastelvetranoNei giorni scorsi, sugli organi di stampa, era emersa la vicenda del dipendente comunale Francesco Frosina che aveva fatto ricorso ad un trasferimento da un settore ad un altro, all’interno della Pubblica Amministrazione, lamentando di essere stato vittima di azioni di mobbing.

Il mobbing è, nell’accezione più comune in Italia, un insieme di comportamenti violenti (abusi psicologici, angherie, vessazioni, demansionamento, emarginazione, umiliazioni, maldicenze, etc.) perpetrati da parte di superiori e/o colleghi nei confronti di un lavoratore, prolungato nel tempo e lesivo della dignità personale e professionale nonché della salute psicofisica dello stesso.

Il dipendente in questione, che è un membro delle R.S.U, e non un dirigente sindacale come riportato dalla stampa, aveva presentato un ricorso al trasferimento ed una richiesta di risarcimento danni per il presunto danno biologico subito dopo l’avvenuto trasferimento. Proprio oggi l’avvocato Francesco Vasile, componente dell’ufficio legale del comune, ha ritirato le motivazioni della sentenza e ci spiega: “Il giudice ha ritenuto di dover condannare il Comune di Castelvetrano perchè ha considerato illegittimo il trasferimento in assenza del parere favorevole degli organismi sindacali- afferma Vasile- ma non ha riconosciuto alcun caso di mobbing, né tantomeno ha condannato il comune a risarcire il Frosina. Stiamo comunque valutando l’opportunità di ricorrere in appello- conclude il legale- e paradossalmente lo dovrà fare anche il dipendente se vuole perseguire un risarcimento, poiché detta sentenza non gli riconosce alcun danno se non l’illegittimità del trasferimento.”


Infatti nella sentenza si legge: “ va dichiarata l’illegittimità del trasferimento e va dichiarato il diritto del ricorrente ad essere riassegnato all’unità produttiva in precedenza occupata. Va disattesa, viceversa, la domanda risarcitoria, non avendo il ricorrente fornito prova alcuna del nesso causale tra il danno lamentato e la condotta lesiva. Ed infatti come chiarito dalla corte di legittimità, il lavoratore che chieda il risarcimento del danno biologico ha l’onere di fornire la prova del nesso di causalità, costituito non già da una mera possibilità, bensì da una probabilità qualificata da ulteriori elementi. I certificati medici prodotti non consentono in alcun modo di comprovare la riconducibilità dello stato clinico al trasferimento, ma neppure consentano di accertare che l’alterazione psichica sia insorta successivamente al fatto assertivamente lesivo.”

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