Nella giornata di ieri è stato adottato dal Governatore Nello Musumeci, un nuovo provvedimento per contrastare la diffusione del coronavirus. Riportiamo di seguito gli articoli dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 15 dello 08 aprile 2020 con validità dal 10 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020.
Art. 1 – Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all’aperto, gli operatori sono tenuti: a) all’uso costante di mascherina; b) all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante. Si dispone che in ogni luogo nel quale non sia possibile mantenere la distanza di 1 metro tra persone, è fatto obbligo a ciascuno di coprire naso e bocca con una mascherina o con altro adeguato accessorio.
Art. 2 – Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni.
Art.3 – Rimangono interdetti alla fruizione i parchi, le aree gioco, le ville, i boschi, i giardini e ogni altro spazio pubblico. Per quanto di competenza, il Corpo Forestale assicura l’osservanza della presente disposizione. Permane il divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle cosidette seconde case e verso luoghi di villeggiatura.
Art. 4 – La chiusura domenicale e nei giorni festivi, di cui all’articolo 5, comma 1, dell’Ordinanza contingibile e urgente n° 14 del Presidente della Regione, si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci e per i prodotti editoriali.
Art. 5 – Ai sensi del decreto n.145/2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati mediante quattro corse giornaliere A/R, da effettuarsi nella fascia oraria dalle 6 alle 21. Detti spostamenti, dal 10 aprile al 13 aprile, sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari, nonché per comprovati motivi di gravità e urgenza. […]
Art. 6 – La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente. La presente ordinanza, con validità dal 10 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. […]
AUTORE. Redazione