E’ stata attivata la scorsa notte la procedura per richiedere il bonus di 600€ previsto dalle misure economiche dal Decreto “Cura Italia” per il mese di marzo. Questo sussidio servirà a supportare i lavoratori durante la fase di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus. L’accesso è possibile a tutti i soggetti interessati grazie ad una procedura semplificata disponibile direttamente sul sito web www.inps.it

Già a partire dallo scattare delle 00:00 del primo di aprile milioni di utenti hanno tentato di avviare la procedura nel dubbio di rimane fuori dalla lista dei beneficiari anche se il presidente dell’INPS Tridico aveva precisato: “Nessun click day, non ci sarà alcun ordine cronologico delle domande”. La procedura è stata attivata intorno alle ore 01:00 e nella prima ore le richieste correttamente effettuate dagli utenti erano già oltre 20 mila.

Diversi utenti hanno lamentato tramite i social l’impossibilità a portare a termine la richiesta per un problema legato al PIN dispositivo necessario per autenticarsi al sito web dell’Istituto. Clicca qui per richiedere il PIN.

La domanda per ottenere il Bonus potrà essere presentata a partire dal 1° aprile 2020 esclusivamente per via telematica, avvalendosi di una delle seguenti modalità:
– collegandosi con il sito dell’Istituto e utilizzando l’apposito servizio, cliccando sul banner dedicato presente sulla Home page. Per questa prestazione è previsto l’utilizzo del PIN semplificato. La domanda di Bonus può essere fatta anche con SPID, CIE, CNS;
– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
– tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è prevista in favore di:
– liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
– lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivo al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
– lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie (sono compresi anche gli iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco);
– lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione diretta e non abbiano rapporti di lavoro al 17 marzo 2020;
– lavoratori del settore agricolo purché abbiano svolto nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e non siano titolari di pensione diretta;
– lavoratori dello spettacolo non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, corrispondenti a un reddito non superiore a 50.000 euro.

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