Il giudice Salvatore Cassarubea del Tribunale di Sciacca ha condannato il Comune di Santa Ninfa per atti discriminatori (rectius di una discriminazione indiretta ex art. 2, legge n. 67 del 2006) per aver posto uno studente disabile minore, S.G., queste le iniziali, in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni, non assicurando allo stesso la necessaria assistenza specialistica. Il giudice, altresì, ha ordinato al Comune di Santa Ninfa di provvedere alla nomina di un’assistente all’autonomia ed alla comunicazione in favore del minore, per il recupero delle ore mancanti, per l’anno scolastico 2025/2026, con effetto immediato.
Il Comune nei confronti dello studente, affetto da handicap grave, aveva attivato il 22 ottobre 2025 la figura dell’assistente all’autonomia e comunicazione per un numero di ore settimanali (8) ridotto rispetto alle 18 ore settimanali che il 17 novembre 2025 ha deliberate il Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione nel Piano educativo individualizzato). Così si è posta in essere una condotta discriminatoria. La richiesta di incremento delle ore è stata inoltrata al Comune che non ha ottemperato. Da qui l’azione legale. Dopo la notifica all’ente il Comune ha adempiuto alla richiesta cautelare, assegnando le 18 ore settimanali, ma non avendo provveduto sull’ulteriore richiesta del recupero delle ore in precedenza non erogate il giudice ha emesso sentenza di condanna.
«I Comuni oramai seguono una linea politica che continua a subordinare i diritti fondamentali alle logiche di contenimento della spesa e ad interpretazioni arbitrarie delle leggi – afferma l’avvocato Marichiara Garacci – dimenticando che i diritti non si sospirano e non si rimandano ma si applicano».











