Online da oggi, 4 febbraio, dopo la presentazione ufficiale del ministro del lavoro e vicepremier Luigi Di Maio il sito internet ufficiale (www.redditodicittadinanza.gov.it) dedicato al Reddito di cittadinanza.
Fino al 6 marzo si tratterà di un portale informativo, che ha il solo scopo di chiarire i requisiti necessari per avere il reddito, i documenti e la prassi da seguire per ottenere Isee e Spid (chi ha diritto: il grafico). Successivamente dal sito sarà possibile richiedere telematicamente il reddito di cittadinanza: uno sportello virtuale al quale si affiancheranno quelli reali di Caf e Poste, che si è occupata anche di stampare le card su cui saranno caricati i soldi.
“Sarà la prima card del reddito di cittadinanza nella storia di questa Repubblica – ha detto il vicepremier Luigi Di Maio – sarà la prima di milioni di card elettroniche che erogheranno il reddito”.
La domanda per il Reddito di cittadinanza può essere presentata telematicamente attraverso questo sito, presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali (gestore del servizio integrato di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
Le informazioni contenute nella domanda del Reddito di cittadinanza sono comunicate all’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. L’INPS, entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelle delle amministrazioni collegate e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio che sarà erogato attraverso un’apposita Carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di cittadinanza) che, attualmente, viene emessa da Poste Italiane. Oltre all’acquisto di beni e servizi di base, essa consente di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementata in base al numero di componenti il nucleo) ed effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell’intermediario che ha concesso il mutuo.
È vietato l’utilizzo del beneficio per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Ai beneficiari della Carta sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.
Il beneficio deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. L’importo non speso o non prelevato viene sottratto nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato. Fanno eccezione gli importi ricevuti a titolo di arretrati. È prevista inoltre la decurtazione dalla Carta degli importi complessivamente non spesi o non prelevati nei sei mesi precedenti, ad eccezione di una mensilità. Le modalità di monitoraggio e verifica della fruizione del beneficio e delle eventuali decurtazioni saranno definite con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
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Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne italiano o dell’Unione Europea, oppure, suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Il nucleo familiare deve essere in possesso di:
Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:
Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. L’assegno non verrà invece erogato ai nuclei familiari che hanno fra i loro componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.